lunedì, luglio 02, 2012

RIFORMA DEL LAVORO: LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI ART. 18

Per il licenziamento discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto (licenziamento nullo) rimane il reintegro indipendentemente dal numero di dipendenti e un'indennità commisurata all'ultima retribuzione dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a 5 mensilità.

Per il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (disciplinare) adottato per condotte punibili con sanzione conservativo in base ai codici disciplinari e ai contratti rimane il reintegro, ma l'indennità viene limitata a 12 mensilità senza più il minimo di 5 mensilità.

Per il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (altri casi rispetto a quanto scritto sopra), non opera più la reintegrazione, il rapporto è risolto e l'indennità varia da 12 a 24 mensilità in base dell'ultima retribuzione globale.

Per i licenziamenti economici non opera più la reintegrazione, il rapporto è risolto e l'indennità varia da 12 a 24 mensilità in base dell'ultima retribuzione, a meno che il giudice non ravvisi la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento può adottare il reintegro o in alternativa l'indennità massima di 12 mensilità.

Per il licenziamento inefficace non c'è più il reintegro, ma un'indennità risarcitorio che va da 12 a 24 mensilità.

L'art 18 è stato modificato (ma temiamo che sia stato cancellato, perché i licenziamenti discriminatori e disciplinari passeranno per economici?) con la collaborazione dei partiti che sostengono il Governo e con la mancata opposizione dei sindacati concertativi. Quando ci fu la mobilitazione della CGIL l'art. 18 non venne toccato.

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