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mercoledì, febbraio 08, 2006
L’AUMENTO DI CAPITALE: PARTE SECONDA
Il codice civile stabilisce che le azioni di nuova emissioni e le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute.
Il diritto d’opzione deve essere offerto per un termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione.
I diritti di opzione non esercitati devono essere offerti per almeno 5 sedute di borsa attraverso l’intermediazione di una SIM.
Il diritto di opzione può essere escluso o limitato per un interesse della società, ma ciò deve essere deliberato da un’assemblea straordinaria con una maggioranza superiore al capitale sociale.
Quando si ha un aumento di capitale vengono staccati i diritti di opzione.
Il diritto di opzione è una parte del patrimonio distribuita, che si può vendere oppure esercitare per mantenere inalterato il patrimonio.
Qualora non si dovessero esercitare i diritti, perché si crede che la società abbia deliberato l’aumento di capitale solo per ripianare le perdite, è bene venderli il primo giorno.
Il prezzo delle nuove azioni è dato dalla seguente formula: (nr azioni vecchie * prezzo prima aumento capitale + nr azioni nuove * prezzo nuova emissione)/(nr azioni vecchie + nr azioni nuove).
Se vengono offerte 2 azioni nuove ogni 3 al prezzo di 5 euro (diritto tecnico) e il prezzo prima dell’aumento di capitale è 10 euro, il prezzo delle azioni nuove è: (3*10+2*5)/(3 + 2)=8 euro.
Il diritto, invece è dato da quest’altra formula; (prezzo delle azioni nuove – diritto tecnico) * (nr azioni nuove/nr azioni vecchie)
Nel nostro caso il diritto è: (8 – 5) * 2/3 = 2 euro.
La somma del diritto e del prezzo delle nuove azioni fa proprio il prezzo delle vecchie.
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